Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo garantito)
(Istituzione del reddito minimo garantito)
1. Al fine di dare attuazione al diritto
fondamentale sancito dall’articolo 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2,
3, 4 e 38 della Costituzione è istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo
scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e
favorire la cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale per gli
inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale
misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché
quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno
economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al
rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo
garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge è emanato un regolamento d’attuazione ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
(Definizioni)
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»:
quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano ad
assicurare un’esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette
consistono nell’erogazione di somme di denaro, quelle indirette
nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte
di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
Art. 3.
(Reddito minimo garantito)
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito, quanto
alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un beneficio
individuale in denaro pari a 7200 euro l’anno, da corrispondere in
importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutate annualmente sulla base
degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
2. La persona ammessa a beneficiare del
reddito minimo garantito riceve altresì un contributo parziale o
integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le
modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1,
comma 4.
3. Le somme di cui al comma 1 sono
ricalcolate secondo i coefficienti di cui all’allegato A, in ragione del
numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.
4. L’erogazione in denaro del reddito
minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari alla somma di cui al
comma 1, maggiorata secondo i coefficienti di cui all’allegato A. Il
regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le
modalità di erogazione in presenza di minorenni o di più aventi diritto
all’interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari
trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.
5. Le prestazioni di cui al comma 1 non
sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di
sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti
di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali
erogati dallo Stato indicati dell’elenco di cui all’allegato B.
6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.
7. Le funzioni amministrative di cui
alla presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l’impiego.
La domanda di reddito minimo garantito va presentata al centro per
l’impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per
l’impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine
di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende
accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di
adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il
regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le
modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce
gli ulteriori compiti dei centri per l’impiego.
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo
garantito coloro che, al momento della presentazione dell’istanza per
l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.
Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti locali)
(Compiti delle regioni e degli enti locali)
1. In sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il
riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito
nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a
quanto previsto dall’art. 3.
2. Le linee di guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.
3. Le regioni che intendono partecipare
al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al
comma 1, di concerto con i comuni e gli enti locali, stabiliscono un
piano d’azione annuale e un piano d’azione triennale, nel quale
definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da
garantire che eccedono i livelli essenziali di cui all’articolo 3.
Art. 6
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario)
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario)
1. Il provvedimento di concessione del
reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del
periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il
reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda al centro
per l’impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare
tempestivamente al centro per l’impiego, con le modalità stabilite dal
regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4, ogni variazione
della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o
patrimoniale rilevante ai fini dell’erogazione del reddito minimo
garantito.
Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari
di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in
ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti, l’erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso
dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur
ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne
abbia indebitamente beneficiato.
2. Il beneficiario decade dal reddito
minimo garantito al compimento dell’età di 65 anni ovvero al
raggiungimento dell’età pensionabile.
3. La decadenza dalle prestazioni di cui
all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con
un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in
cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in
tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla
soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).
4. La decadenza opera altresì nel caso
in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal
centro per l’impiego territorialmente competente.
5. Non opera la decadenza di cui al
comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la
stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal
soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione
ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in
suo possesso certificate dal centro per l’impiego territorialmente
competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze.
6. In caso di rifiuto, di sospensione o
di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i centri per
l’impiego rendono un provvedimento motivato da notificare
all’interessato. Tutte le controversie relative alla presente legge sono
esenti da spese.
Art. 8
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito)
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito è erogato dall’INPS a seguito di comunicazione del centro per l’impiego competente.
2. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all’INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla
fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. Per il finanziamento del reddito
minimo garantito di cui all’articolo 3 è istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui confluiscono dotazioni
provenienti dalla fiscalità generale.
Art. 9
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato, entro il
termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo
Stato di cui all’allegato B, in modo da renderle coerenti con
l’istituzione del reddito minimo garantito prevista nella presente
legge.
Art. 10
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato, entro il
termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, in modo tale da
introdurre un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le
categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall’anzianità
contributiva e assicurativa.
Art. 11
(Delega al Governo in materia di istituzione del salario minimo garantito)
(Delega al Governo in materia di istituzione del salario minimo garantito)
1. Il Governo è delegato, entro il
termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo
applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione
lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con
contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori
dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura tale
che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che
risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui al
comma 1.
ALLEGATO A – Coefficienti di maggiorazione dl reddito minimo garantito in ragione del numero di familiari a carico.
| Numero di componenti | Coefficiente | Beneficio erogato |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 |
| 2 | 1,66 | 1000 |
| 3 | 2,22 | 1330 |
| 4 | 2,72 | 1630 |
| 5 | 3,16 | 1900 |
ALLEGATO B – Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino.
| Denominazione della misura | Riferimento legislativo |
|---|---|
| Assegno sociale | Legge 335/95 |
| Pensione sociale | Art. 26, legge 153/69 |
| Assegno ai nuclei familiari numerosi | Art. 65 legge 488/1998 |
| Assegno di maternità di base | Art. 74 del D.Lgs. 151/2001 |
| Pensione di inabilità | Legge 118/1971 |
| Indennità di frequenza | Legge 118/1971 |
| Assegno di invalidità | Legge 118/1971 |
| Pensione per i ciechi | Legge 66/1962 |
| Pensione ai sordi | Legge 381/1971 |
| Social card minori | Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 |
| Social card anziani | Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 |
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